Rimozione amianto: necessaria anche quando non è obbligatoria

Rimozione amianto: necessaria anche quando non è obbligatoria

Un materiale in passato molto utilizzato in edilizia e non solo

L’amianto è stato per molto tempo, sopratutto durante gli anni ’60,’70 e ’80, uno dei materiali più utilizzati nel campo dell’edilizia. Questo grazie alla sua versatilità, economicità e specialmente per le sue caratteristiche fisiche e meccaniche che gli conferiscono una particolare resistenza agli  agenti atmosferici e alle temperature estreme. Ecco il motivo per cui il cemento – amianto brevettato nel  1901 dell’austriaco  Ludwig Hatschek  fu chiamato dal suo creatore Eternit proprio ad indicare la sua eccezionale durevolezza nel tempo.  La produzione di lastre e tegole fu estesa a diverse fabbriche in Europa e questo materiale fu utilizzato per la realizzazione di altri oggetti di uso comune come serbatoi, tubazioni, ecc. Dagli anni trenta in poi il cemento amianto fu prodotto anche in Italia da stabilimenti della  Fibronit dislocati a Casale Monferrato (Alessandria), Rubiera (Reggio Emilia), Cavagnolo (Torino), Broni (Pavia), Bari e Bagnoli (Napoli). Negli anni sessanta, ricerche mostrarono come la polvere di amianto, generata dall’usura dei tetti e usata come materiale di fondo per i selciati provoca asbestosi e una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico. Eternit e Fibronit continuarono tuttavia a produrre manufatti sino al 1986, con drammatiche conseguenze per la salute degli operai. In alcuni casi il processo di bonifica delle aree inquinate è ancora in corso.

Lastre di eternit

Riconosciuta la pericolosità dell’amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, con la legge 27 marzo 1992, n. 257 sono state dettate norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto e per il suo smaltimento controllato. Questa legge stabilisce il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto.

Gli obblighi normativi

A livello normativo occorre distinguere il caso di edifici privati all’interno dei quali non si svolge attività lavorativa (civili abitazioni), dal caso di edifici pubblici o privati all’interno dei quali si
svolge un’attività lavorativa e/o che sono aperti al pubblico.
Parte della normativa citata è valida per entrambi i casi, parte si applica solo ad edifici che ospitano attività lavorative. Nel primo caso gli obblighi citati sono a carico del proprietario o del legale rappresentante (amministratore di condominio), nel secondo caso essi sono a carico sia del datore di lavoro dell’azienda che svolge attività lavorativa, sia a carico del proprietari dell’edificio, se non coincide con il datore di lavoro.
La normativa attuale impone al datore di lavoro o proprietario di un edifico potenzialmente contenente amianto una valutazione preliminare della effettiva presenza di amianto, se necessario anche con campionamenti e analisi da eseguirsi da laboratori abilitati.

Va comunque detto che con questo materiale non si scherza e che rappresenta un costante rischio per la salute delle persone che vivono nelle aree circostanti. Tale rischio non può essere in alcun modo sottovalutato .

Vale la pena ricordare che per esempio a Casale Monferrato, lo stabilimento disperdeva la polvere di amianto nell’ambiente circostante. Avendo la malattia un periodo di incubazione di circa trenta anni, coloro i quali risiedevano nelle zone intorno alla fabbrica negli anni ’80 corrono tutt’oggi rischi per la salute: ad esempio, tra il 2009 e il 2011 sono stati registrati centoventotto nuovi casi di persone ammalate mentre nella sola provincia di Alessandria si contano circa 1.800 morti per esposizione ad amianto.

Legambiente ha pubblicato di recente un rapporto dettagliato con i dati dello stato dell’arte in Italia.

Cosa fare se si ha una copertura in amianto

Va innanzitutto sottolineato che la  bonifica amianto negli edifici privati è un onere che grava esclusivamente sui proprietari (Comune e Asl non sono tenuti infatti ad effettuare sopralluoghi).

La prima cosa da fare nel caso in cui si ha una copertura in lastre di cemento-amianto e verificarne lo stato di conservazione.

Per tale verifica il privato deve rivolgersi ad un tecnico qualificato iscritto all’albo di appartenenza ed esperto in materia il quale  in caso di incertezza farà effettuare un campionamento per caratterizzare il materiale presso un  laboratorio autorizzato (che ha superato positivamente i programmi di qualificazione ministeriali).

Il tecnico effettuerà la valutazione dello stato di conservazione definendo un valore di indice specifico per il manufatto.

Amianto in matrice friabile
In caso di presenza negli edifici di amianto friabile (formato molto pericoloso del materiale, poiché riducibile in polvere con la semplice azione manuale e pertanto più facilmente inalabile) il proprietario dell’edificio (oppure l’amministratore, nel caso di un condominio) è tenuto a comunicare alla Asl di riferimento i dati relativi alla presenza di tale insidioso materiale: l’obbligo è prescritto dalle legge (l. 27 marzo 1992, n. 257) e la sua violazione, nel caso di omessa comunicazione, è suscettibile di sanzione amministrativa (pecuniaria, oltre i 2mila euro in sede edittale).

Amianto compatto
L’amianto compatto è meno pericoloso (non può essere sbriciolato se non con l’impiego di attrezzi meccanici, pertanto la diffusione di micro-fibre è molto meno probabile) e la sua presenza in edifici in buono stato non fa scattare alcun obbligo di comunicazione.

Qualora l’edificio o il manufatto presentino però condizioni di degrado allora il proprietario (o l’amministratore nel caso di un condominio) ha l’obbligo di far effettuare una ispezione con annessa valutazione del rischio: per fare ciò è necessario avvalersi di un tecnico abilitato (eodi un’impresa abilitata anch’essa).

Qualora dovesse essere accertata la necessità di intervenire sull’amianto (in caso di pericolosità dei manufatti presenti) scatta l’obbligatorietà di rivolgersi ad una ditta specializzata iscritta all’Albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).

A seguito della valutazione si possono verificare tre situazioni:

  • Il manufatto risulta ancora in buone condizioni: in questi casi  è necessario prevedere esclusivamente una valutazione periodica dello stato di manutenzione. Sarà cura del proprietario del manufatto ripetere la valutazione con la periodicità indicata dal tecnico e comunque con cadenza almeno annuale.

 

  • Il manufatto necessita di manutenzione  in questi casi la valutazione dovrà indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica e il calendario di verifica periodica dello stato di manutenzione con cadenza almeno annuale.

 

  • Il manufatto deve essere rimosso: la valutazione deve prevedere la tempistica per l’esecuzione dell’intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni più favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di valutazione.

 

Quanto costa 

Il costo dello smaltimento dipende da diversi fattori tra cui la superficie da trattare, l’altezza e la tipologia di smaltimento.  La tabella che segue riporta comunque delle fasce di prezzo indicative ma si consiglia sempre di richiedere ad una ditta autorizzata un sopralluogo con un successivo preventivo dettagliato considerato che si tratta di rifiuto speciale pericoloso.

Tipologia di smaltimento Superficie da smaltire Prezzo al mᒾ
Rimozione amianto 50 mᒾ 18 – 25 €
100 mᒾ 14 – 20 €
200 mᒾ 11 – 16 €
500 mᒾ 8 – 12 €
Incapsulamento 15 – 25 €
Confinamento 25 – 33 €

 

Bonus amianto e credito di imposta 50%/65%

Il Bonus Amianto è un’agevolazione prevista dal Decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato il 17 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale. Nel caso di aziende tale agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la bonifica e lo smaltimento. L’agevolazione viene suddivisa in tre quote annuali ed è prevista per spese non inferiori a 20.000 € e non superiori a 400.000 €.

Nel caso di privati (compresi condomini) è prevista la detrazione fiscale del 50% fissata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 per le spese di ristrutturazione edilizia presso gli immobili di proprietà di privati, di soci di cooperative divise e indivise, soci di società semplici, imprenditori individuali, ma solo per gli immobili non considerati merce o beni strumentali.

Nel caso la sostituzione della copertura in amianto sia compresa in un intervento di riqualificazione energetica la detrazione è pari al 65%.

Per il 2019 il Mi.S.E. ha previsto ulteriori agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione delle coperture in amianto.

Non ci sono Commenti

Sorry, the comment form is closed at this time.