Lavori Edili: Il corretto titolo abilitativo per ogni tipo di intervento

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Lavori Edili: Il corretto titolo abilitativo per ogni tipo di intervento

Come applicare la Tabella A del D.lgs. 222/2016

La corretta qualificazione del titolo abilitativo è il primo passo che il tecnico deve compiere prima di avviare qualsiasi tipo di attività che riguarda lavori edili. Va detto che, sopratutto in ambito residenziale,  spesso si parla impropriamente di “ristrutturazione”identificando con questa precisa categoria di intervento molteplici attività di natura edilizia.

In realtà andrebbe bene identificata la tipologia di lavori edili a cui si intende dare inizio. Il Decreto Legislativo 222/2016 c.d. SCIA 2, ha provveduto ad un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi edilizi soggetti ad attività completamente libera.

Il Decreto ha  infatti  definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia. In particolare, viene effettuata un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti, per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.

Il Decreto è suddiviso in tre sezioni: ma in questa sede interessa la Sezione II, quella cioè relativa all’attività edilizia.

  • SEZIONE I – Attività commerciali e assimilabili
  • SEZIONE II – Edilizia
  • SEZIONE III – Ambiente

in questa sede ovviamente interessa la Sezione II, quella cioè relativa all’attività edilizia.

Titoli edilizi e relative categorie di intervento

Con l’emanazione del D.Lgs 222/2016 i titoli abilitativi sono 5 e vengono tutti elencati nella tabella A allegata al decreto:

1. Attività di edilizia libera

Come previsto dall’art. 6 della del DPR 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti lavori edili:

– gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
– i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
– le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
– le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati – i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
– le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Occorre tuttavia rispettare le norme relative a: antisismica, sicurezza, antincendio, questioni igienicosanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, codice dei beni culturali e del paesaggio

2. Comunicazione di inizio lavorare asseverata (CILA)

I lavori edili non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori. In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.

Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori

3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti lavori edili:

– interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
– gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
– gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
— non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
— non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
— limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
— non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
– le varianti a permessi di costruire che
— non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
— non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
— non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
— non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.

Ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.

4. Permesso di Costruire

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire. In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:

– gli interventi di nuova costruzione
– gli interventi di ristrutturazione urbanistica
– gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
– portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
– comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
– limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
– comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

5. SCIA per lavori edili alternativa al permesso di costruire

Per i seguenti lavori edili:

– ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
– ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso,
– interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che valgono come piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche.

In questi casi, dopo la presentazione della Scia per lavori edili è necessario aspettare almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori

In particolare, viene effettuata un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti,per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.

Il glossario dell’edilizia libera 

Per fornire con maggiore chiarezza ai cittadini e tecnici gli strumenti per individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento il 22 febbraio 2018, in Conferenza unificata, è stato adottato il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera 

 

 

Per ulteriori approfondimenti:

 

https://goo.gl/4mn2Sq

1Comment
  • Redazione
    Postato alle 10:07h, 01 settembre

    Thank you for your very kind remark. Best regards, Raffaele